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Allegato "A" al Numero 8318 di repertorio Numero 4855 di raccolta


ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA - LIGURIA


STATUTO


COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO


Articolo 1


E' costituita un'associazione riconosciuta di volontariato denominata A.I.C. Associazione Italiana Celiachia - Liguria, anche denominabile A.I.C. - LIGURIA, più avanti detta Associazione.


Articolo 2


L'Associazione ha sede in Genova. La sede legale può essere trasferita in altra città della regione Liguria solo con una delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, e ciò comporterà modifica dell'attuale statuto; il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali della città ospitante la sede, senza che ciò comporti la modifica dello statuto; gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.


Articolo 3


L'Associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro. Tutte le cariche associative sono elettive e assunte a titolo gratuito.
L'Associazione partecipa al conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale con l'apporto originale e preponderante dell'attività di volontariato prestata per il suo tramite dai suoi associati e dai volontari in modo personale, spontaneo, gratuito, e senza fini di lucro diretto o indiretto sia da parte dell'Associazione che dei suoi associati.
Gli associati e i volontari non possono ricevere alcuna retribuzione per la loro attività di volontariato, nemmeno dai beneficiari di detta attività; possono ricevere soltanto rimborsi per spese effettivamente sostenute, nei limiti fissati dalla legge e stabiliti dagli organi dell'Associazione.
L'Associazione, in particolare, in ambito ligure ha finalità mirate a:

• promuovere l'assistenza alle persone affette da cel iachia o da dermatite erpetiforme, nonché l'istruzione e l'educazione di tali persone e delle loro famiglie in relazione a dette patologie, erogando a tal fine appositi servizi informativi;

• sensibilizzare le strutture territoriali, amministra tive e sanitarie, al miglioramento dell'assistenza ai pazienti affetti da dette patologie;

• promuovere e curare i rapporti con le Società Medich e e Scientifiche che si occupano di celiachia;

• promuovere la ricerca scientifica sui problemi posti dalle sopra dette patologie;

• effettuare indagini sulla diffusione delle dette pat ologie in Italia e sul relativo indice;

• promuovere rapporti con associazioni mediche nazionali ed internazionali e con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri;
• diffondere l'informazione e l'istruzione della clas se medica e paramedica circa le possibilità diagnostiche e terapeutiche, erogando a tal fine appositi servizi informativi.

L'Associazione provvede con ogni mezzo al raggiungimento dei propri fini e così, a titolo esemplificativo, organizza convegni, congressi, corsi di studio, comitati scientifici, seminari e simili.
L'Associazione può avvalersi di lavoratori autonomi o dipendenti solo nei limiti stabiliti dalle norme in materia di volontariato pro tempore vigenti e dalle altre comunque applicabili.


PATRIMONIO


Articolo 4


Il patrimonio dell'Associazione è rappresentato da:

• contributi degli associati;

• contributi dei privati;

• contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche
e documentate attività o progetti;

• contributi di organismi internazionali;

• beni mobili e immobili acquisiti per effetto di dona zioni e lasciti testamentari;

• rimborsi derivanti da convenzioni;

• entrate derivanti da attività commerciali e produtti ve marginali;

• ogni altra entrata e ogni altro bene divenuto di tit olarità dell'Associazione stessa a qualunque titolo.
Non è ammessa la distribuzione diretta o indiretta di utili o avanzi di gestione.


ASSOCIATI


Articolo 5

Possono far parte dell'Associazione solo persone fisiche, affette da celiachia o parenti di
persone affette da celiachia o persone che, a qualunque titolo, siano interessate a seguire
l'attività dell'Associazione.

Chi intenda divenire associato deve presentare apposita domanda alla segreteria
dell'Associazione.
L'ammissione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva alla presentazione della domanda. L'ammissione così deliberata ha efficacia
provvisoria sino alla successiva assemblea; laddove non approvata in tale sede perde automaticamente effetto. La mancata approvazione ad opera dell'Assemblea ha efficacia
non retroattiva, onde restano fermi i rapporti giuridici medio tempore insorti.
Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale, da versarsi all'Associazione. La quota annuale viene stabilita ad inizio anno dal Consiglio Direttivo, il diritto al voto in assemblea spetta a tutti gli associati.
Non è ammessa la temporaneità alla vita associativa.


Articolo 6


L'appartenenza all'Associazione cessa:

• per dimissioni, che devono essere presentate per iscr itto al Consiglio Direttivo;

• per esclusione, che viene deliberata dall'Assemblea degli Associati, salvi i diritti stabiliti dalla legge a favore dell'escluso:

• in caso di morosità nel pagamento della quota annua el , che persista per oltre quattro mesi dell'anno solare di competenza;

• nel caso il socio abbia percepito compensi per la sua attività di volontariato;

• in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da poter provocare danni morali o materiali all'Associazione stessa;

• per decesso.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE


Articolo 7


Gli organi dell'Associazione sono:
1) L' Assemblea;
2) Il Presidente;
3) Il Consiglio Direttivo;
4) Il Collegio dei Probiviri.
L'Assemblea ha inoltre la facoltà di nominare un Collegio dei Sindaci di tre membri, con il
compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione e di riferire all'Assemblea in sede
di approvazione del Bilancio annuale; l'Assemblea indica a quale dei componenti è attribuita
la presidenza.


ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI


Articolo 8


L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione e determina le linee generali dell'attività. Si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente o,
in caso di suo impedimento, del Vice-Presidente o su richiesta di almeno un decimo degli
iscritti all'associazione aventi diritto al voto. La comunicazione avviene mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio con un preavviso di 15 giorni e comprendente: luogo, data, ora e ordine del giorno.
L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.
Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti
o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.


Articolo 9


Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le Assemblee hanno luogo nella sede
dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio di Esercizio, ed ogni tre anni per eleggere i membri del Consiglio Direttivo.


Articolo 10


L'Assemblea ordinaria delibera:

1.sull'ammissione degli Associati, ai sensi dell'articolo 5;

2.sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, come
meglio specificato agli articoli 13 e 16;

3.sull 'approvazione del programma di attività dell'Associazione;

4.sull'approvazione del Bilancio, da redigersi osservando le disposizioni della legislazione
pro tempore vigente;

5.su ogni altro argomento sottopostole dal Consiglio Direttivo, non rientrante nelle
competenze dell'Assemblea straordinaria.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla
devoluzione del patrimonio sociale.


Articolo 11


L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza
della metà più uno degli associati e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24
ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti.
L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza
di almeno due terzi degli associati e in seconda convocazione (da tenersi non prima di
24 ore) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti.
Le Assemblee ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.
Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.


Articolo12


L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza
o impedimento temporaneo, da un Vice Presidente; in loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno degli associati, su designazione della maggioranza dei presenti.
Il Presidente nomina un segretario per la redazione del verbale.
Al Presidente spetta il compito di dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e
l'ordine delle votazioni.


IL CONSIGLIO DIRETTIVO, IL PRESIDENTE ED IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI


Articolo 13


Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di Consiglieri compreso tra 5 e 17. I membri
del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Gli associati che siano interessati a far parte del Consiglio Direttivo debbono dichiarare al
Presidente la propria disponibilità almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.
Laddove i candidati siano in numero di 17 od inferiore, i candidati saranno tutti automaticamente eletti, sempreché non sia presentata da almeno un decimo dei presenti in assemblea una richiesta di scrutinio segreto. In tal caso ogni elettore potrà esprimere un
numero massimo di preferenze pari a quello dei candidati; saranno eletti i candidati che
saranno stati indicati in almeno un quarto delle schede valide.
Laddove i candidati siano in numero superiore a 17, si procederà ad elezione a scrutinio
segreto; ogni elettore avrà a disposizione 11 preferenze. Saranno eletti coloro che avranno
conseguito il maggior numero di voti; i non eletti subentreranno, nell'ordine di preferenza,
in caso di cessazione dalla carica di alcuno degli eletti.
Le eventuali dimissioni di un componente del Consiglio hanno efficacia a decorrere dall'accettazione che ne faccia il Consiglio medesimo, salvo che siano revocate prima dell'accettazione.
Qualora il Consiglio Direttivo, nel corso del mandato, veda ridurre i suoi membri a meno
della metà del numero iniziale, deve essere senza indugio convocata l'Assemblea per l'integrale rinnovo.


Articolo 14


Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, i Vice Presidenti, in numero massimo di 2 (due) e può, se lo ritiene necessario, nominare persone anche esterne
all'Associazione e ai suoi associati per affidare loro gli incarichi necessari ad una corretta
gestione della vita amministrativa dell'Associazione, affinché possano ricoprire, tra l'altro, il
ruolo di Segretario e di Tesoriere.
E' ammessa a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e su espressa chiamata del Consiglio stesso, qualsiasi persona che per competenze o compiti
specifici o amministrativi sia stato invitato in considerazione dei temi trattati.
L'estromissione dal Consiglio Direttivo può essere deliberata dal Consiglio Direttivo stesso,
qualora un suo membro non abbia partecipato a tre riunioni consecutive senza giustificazione, ciò senza che il soggetto estromesso possa avere nulla a che pretendere o volere in relazione all'estromissione stessa.


Articolo 15


Il Presidente ha la facoltà di proporre al Direttivo uno o due Consiglieri per le funzioni di
Vice Presidente e di proporre i componenti del Consiglio per le cariche di Responsabili
Provinciali. I Vice Presidenti svolgono le funzioni di Presidente in caso di sua assenza o
impedimento temporaneo. Il Consiglio ha la facoltà di nominare, al suo interno, responsabili
organizzativi a carattere provinciale, al fine di assicurare il miglior raggiungimento, in
ambito locale, delle finalità dell'Associazione.
L'uso della firma sociale e la rappresentanza in giudizio e di fronte a terzi spetta al Presidente sia per gli atti di ordinaria che per quelli di straordinaria amministrazione. Il Presidente ha la facoltà di delegare ad operare sui rapporti di c/c, esclusivamente da lui aperti, i Vice Presidenti e/o una persona designata a compiti di tesoreria, con modalità di volta in volta stabilite.
Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee degli associati,
ne prepara l'ordine del giorno e le presiede.
Può delegare alcune delle proprie competenze ai Vice Presidenti e/o a determinati Consiglieri.
Il Presidente dura in carica con lo stesso termine del Consiglio Direttivo. Può essere rinconfermato consecutivamente una sola volta.


Articolo 16


Il collegio dei Probiviri è formato da tre membri, indipendenti dagli organi direttivi
dell'Associazione, i quali al loro interno eleggono un proprio presidente, il quale potrà, se
chiamato, prender parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto e alle finalità associative delle delibere e degli atti del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci e di quegli organismi funzionali alla vita dell'Associazione.
I membri del Consiglio dei Probiviri cessano dalla carica unitamente al Consiglio Direttivo.


IL COMITATO SCIENTIFICO


Articolo 17


E' istituito il Comitato Scientifico dell'Associazione, che svolge la propria attività nel rispetto
delle indicazioni formulate dal Consiglio Direttivo stesso e degli orientamenti stabiliti dal
Comitato Scientifico della Federazione Nazionale A.I.C.
Il Comitato è nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da un minimo di 11 e un
massimo di 25 componenti, individuati prioritariamente tra gli esperti di celiachia nell'ambito dei Presidi di Rete e del Centro Regionale di Riferimento stabiliti dalla Regione Liguria, o delle strutture che a queste dovessero succedere.
Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario - che
può essere anche esterno - e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo
che lo ha eletto.
Rientrano tra i compiti del Comitato Scientifico le seguenti attività:

•attività di consulenza sui temi medico scientifici ad esso demandati;

•collaborazione con gli enti locali finalizzata alla diagnosi precoce e alla prevenzione
delle complicanze della malattia celiaca;

•collegamento tra l'Associazione e i presidi diagnostici regionali;

•coordinamento dei rapporti con il Comitato Scientifico Nazionale;

•valutazione di progetti di ricerca di valenza regionale ad esso sottoposti da parte del
Consiglio Direttivo.

Articolo 18


Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno tenute nella sede dell'Associazione o in altro
luogo indicato nell'avviso di convocazione.


Articolo 19


L'Associazione raccoglie i mezzi finanziari di cui all'art. 4 e li amministra direttamente per il
conseguimento dei fini sociali dell'Associazione.


IL BILANCIO


Articolo 20


Entro il 31 Marzo di ogni anno una persona incaricata deve presentare al Consiglio Direttivo
il Bilancio o Rendiconto consuntivo. Il Bilancio deve redigersi secondo le disposizioni
pro tempore vigenti e deve indicare tra l'altro i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Una volta
approvato dal Consiglio Direttivo, il Bilancio, corredato dalla relazione sull'attività svolta dal
Direttivo nell'anno di riferimento, deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro il
30 Aprile.


DURATA DELL'ASSOCIAZIONE


Articolo 21


La durata dell'Associazione è stabilita fino a tutto il 2100 (duemilacento). Potrà essere prorogata o anticipata con delibera dell'Assemblea straordinaria.


Articolo 22


In caso di scioglimento dell'Associazione, che sarà deliberato nel rispetto delle forme di
legge, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti
ad Associazioni ed Istituti aventi scopo analogo a quello contemplato nell'articolo 3 del
presente Statuto, sempre in materia di assistenza sanitaria e senza fini di lucro e secondo
le norme vigenti in materia.


DISPOSIZIONI FINALI


Articolo 23


Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito si fa rinvio alle leggi
vigenti in materia. Il presente Statuto entra in vigore successivamente all'approvazione da
parte della Regione Liguria.
IN ORIGINALE F.TO:
FRANCESCO CASO
UGO BECHINI NOTARO

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testo indicativo; solo la copia autentica, firmata in ogni foglio dal notaro e provvista del suo sigillo, fa fede.



 










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